Matrimonio all'estero per cittadino italiano. Documentazione utile

Data ultima modifica: 30.04.24

Il certificato di capacità matrimoniale è disciplinato dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per cui ciascuno Stato contraente (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Aruba, Curacao, Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba), Saint Maarten, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia) si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo plurilingue allegato alla Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.

Per il matrimonio nei restanti paesi appartenenti all'Unione Europea è necessario informarsi presso l'autorità straniera riguardo alla documentazione richiesta. Eventuale traduzione è garantita dalla documentazioni di cui al Regolamento UE 2016/1191.

Per i cittadini italiani residenti in Italia il certificato di capacità matrimoniale è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. (L'iscritto AIRE dovrà rivolgersi al Consolato di competenza). Il certificato è esente da legalizzazione e da traduzione.

L'ufficiale dello stato civile prima di emettere tale certificato deve verificare d'ufficio l'assenza di impedimenti di legge previsti dagli articoli 84 e seguenti del codice civile, la cui presenza renderebbe invalido in Italia il matrimonio. L'accertamento delle condizioni per contrarre matrimonio è effettuato sulla base dei documenti acquisiti d'ufficio per lo sposo italiano (copia integrale dell'atto di nascita) e dei documenti rilasciati dal competente Stato estero (in regola con le norme in materia di legalizzazione e tradizione) e prodotti dall'interessato per il nubendo straniero (atto o estratto di nascita con indicazione della maternità e della paternità, certificazione di stato libero, certificazione di cittadinanza).

Il Ministero dell'interno con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2013 ha precisato che non sono più richieste le pubblicazioni di matrimonio propedeutiche al rilascio del certificato di capacità matrimoniale, in quanto la vigente legislazione non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero.

Documenti e Link

Documenti allegati:
Settori/Servizi/Uffici correlati:
X
Torna su